Tassazione della cannabis light 2024: pericolo scongiurato?

Tassazione della cannabis light 2024

Modificato il: 30/01/2024

News cannabis 2024: cosa prevederebbe la Legge di Bilancio 2024/2025?

Con grande sorpresa dei sostenitori della cannabis, nella Legge di Bilancio 2024/2025 sembra comparire un abbozzo di legalizzazione della cannabis. In realtà, la materia è trattata sotto il profilo strettamente fiscale, ma evidentemente questo comporta un approccio del tutto diverso da quanto ci si potesse aspettare da un governo di destra.

Che cosa si prevede dunque?

In questo articolo cercheremo di rispondere alla domanda.

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Tassazione cannabis light: l’abbiamo scampata un’altra volta!

La proposta avanzata parlava infatti di una possibile tassa sulla cannabis con un contenuto di THC inferiore allo 0,5%. L’intento però, non era di tassare la canapa light, ma di aumentare la tassazione minima nei confronti dei rivenditori in possesso di partita IVA con regime forfettario, che godono attualmente di un’aliquota pari al 5% per cinque anni. Con questa manovra, invece, si alzerebbe la percentuale fino al 15% a partire dal primo anno, eliminando totalmente l’agevolazione del primo quinquennio.

Inoltre, a seguito di questa proposta, si era pensato di comportarsi parallelamente anche con il tabacco, istituendo un aumento per i pacchetti di sigarette a partire da gennaio del 2024. Si prevede quindi: “un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2024, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette” (Art. 28 comma 1a).

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Legge sulla cannabis: perché non si può ancora parlare di legalizzazione

Se nel 2019 il Belpaese era in testa nelle previsioni per il commercio della cannabis in tutta l’Unione Europea, il forte ostruzionismo da parte della destra ha fatto fare all’Italia enormi passi indietro. Come se ciò non bastasse, si sente ancora l’esigenza di conciliare il settore della cannabis con il D.P.R. 309 del 1990, facendo in modo che i due coesistano senza mettersi i bastoni tra le ruote.

Cioè?

Con la pubblicazione della legge 242 del 2016, in Italia è iniziata la coltivazione di canapa sativa, ma trattandosi di un settore molto delicato che risente di un enorme vuoto normativo, tanti sostenitori della cannabis si sono ritrovati a investire il proprio denaro con tutti i dubbi del caso.

Nel frattempo, le infiorescenze di cannabis ad alto contenuto di CBD hanno assunto una grande popolarità e sono diventate di largo consumo. Questo ha reso il nostro Paese una sorta di ‘esempio’ per i nostri vicini, stimolandoli a copiare il nostro operato e attuare delle normative al livello europeo.

Ma poco fa abbiamo parlato di vuoto normativo, giusto?

Infatti, se da una parte la legge 242 del 2016 autorizza esclusivamente la produzione di cannabis, il commercio è invece disciplinato dal D.P.R. 309 del 1990. Questo spiega perché il limite di THC imposto al produttore è compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%, mentre per il rivenditore non deve superare lo 0,5%. Come se non bastasse, i derivati sono ancora considerati illegali in base alla procura, mentre ogni uso alimentare è ancora proibito.

Da tutto ciò si evince che non si potrà mai raggiungere la piena legalizzazione della cannabis finché non verranno apportate delle modifiche al D.P.R. 309/90, modifiche suggerite dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo la quale la cannabis dovrebbe essere eliminata dall’elenco delle sostanze della Tabella I.

Tuttavia, la proposta della Legge di Bilancio farebbe ben sperare.

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Legge di Bilancio 2024/2025: queste alcune delle modifiche proposte

Inoltre, nella proposta emendativa del “C. 643-bis Governo Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2025 FASCICOLO EMENDAMENTI PRESENTATI” a firma di Fratoianni e altri del Gruppo Misto – Alleanza Verdi e Sinistra si legge:

Conseguentemente dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».

Leggi anche: Concentrati di cannabis light: cosa sono e quali tipologie esistono in commercio

Conclusioni

In questo articolo abbiamo parlato della tassazione sulla cannabis light e, più in generale, della Legge di Bilancio 2024/2025, concentrandoci su tutte le modifiche del caso.

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A presto!